Le imposte da versare quando si acquista casa dipendono da vari fattori.
Sono diverse, per esempio, le imposte dovute quando si acquista da un venditore "privato" o da un'impresa. Sono di importo inferiore quando si acquista la "prima casa".
Se il venditore è un privato, la vendita è assoggettata all'imposta di registro del 9% e alle imposte ipotecaria e catastale nella misura di 50 euro ciascuna.
Se il venditore è un'impresa, a seconda dei casi, la cessione potrà essere:
Se chi acquista ha i requisiti per usufruire delle agevolazioni "prima casa", le imposte saranno più basse, e cioè:Se il venditore è un'impresa, la cessione è sempre esente da Iva, a eccezione di questi casi:
- vendite effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino dei fabbricati entro 5 anni dall'ultimazione della costruzione o dell'intervento, oppure anche dopo i 5 anni se il venditore sceglie di sottoporre la cessione a Iva (la scelta va espressa nell'atto di vendita)
- vendite di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali, per le quali il venditore sceglie di sottoporre la cessione a Iva (anche in questo caso, la scelta va espressa nell'atto di vendita).
Per completare il quadro, bisogna aggiungere che l'imposta di registro proporzionale non può comunque essere di importo inferiore a 1.000 euro e che i trasferimenti assoggettati a tale imposta sono esenti dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie.
Oltre all'imposta di registro, alle vendite assoggettate a Iva si applicano di regola, salvo casi particolari, l'imposta di bollo di 230 euro (considerando il caso del rogito notarile) e la tassa ipotecaria di 90 euro (di cui 55 per la voltura catastale).
Nelle tabelle seguenti, un riepilogo delle imposte dovute dal 1° gennaio 2014 al momento dell'acquisto.
| VENDITORE | IVA | REGISTRO | IPOTECARIA | CATASTALE |
Privato |
NO | 9% | 50 € | 50 € |
Impresa, con vendita esente da Iva |
NO | 9% | 50 € | 50 € |
Impresa, con vendita soggetta a Iva |
10/22% | 200 € | 200 € | 200 € |
| VENDITORE | IVA | REGISTRO | IPOTECARIA | CATASTALE |
Privato |
NO | 2% | 50 € | 50 € |
Impresa, con vendita esente da Iva |
NO | 2% | 50 € | 50 € |
Impresa, con vendita soggetta a Iva |
4% | 200 € | 200 € | 200 € |
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Nelle compravendite di immobili, anche se assoggettate a Iva, le parti devono inserire nel rogito una "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" in cui segnalare:
L'omissione, la falsa o incompleta dichiarazione comporta (oltre all'applicazione della sanzione penale) l'assoggettamento, ai fini dell'imposta di registro, ad accertamento di valore dei beni trasferiti.
In sostanza, l'ufficio applicherà le imposte sul valore di mercato dell'immobile, anche se le parti avevano richiesto la tassazione sulla base del valore catastale (vedi paragrafo successivo). Inoltre, è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 10.000 euro.
In caso di assenza dell'iscrizione al ruolo di agenti di affari in mediazione, il notaio è obbligato a effettuare apposita segnalazione all'Agenzia delle Entrate.
ATTENZIONE
Per evitare le compravendite di unità immobiliari urbane non in regola con le norme catastali (immobili non denunciati al catasto o che hanno subito variazioni mai comunicate), è obbligatorio indicare nell'atto notarile, a pena di nullità, non soltanto i dati catastali ma anche il riferimento alle planimetrie depositate in catasto.
Inoltre, l'atto deve contenere la dichiarazione con cui gli intestatari affermano che la situazione reale dell'immobile è conforme a quanto risulta dai dati catastali e dalle planimetrie. Prima di stipulare l'atto, il notaio è tenuto a individuare gli intestatari catastali e verificare la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.
QUANDO SI VERSANO LE IMPOSTE
Le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono versate dal notaio al momento della registrazione dell'atto.
IL VALORE SU CUI CALCOLARE LE IMPOSTE
Quando la vendita della casa è soggetta a Iva la base imponibile è costituita dal prezzo della cessione.
Per le cessioni dei fabbricati a uso abitativo e delle relative pertinenze, effettuate nei confronti di persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, l'acquirente può scegliere – richiedendolo al notaio rogante - di calcolare l'imposta di registro sul valore catastale del fabbricato, anziché sul corrispettivo pagato.
Calcolo del valore catastale
Prima casa e pertinenze = R x 1,05 x 110
Altri fabbricati= R x 1,05 x 120
(R è la rendita castale)
Per esempio, per una abitazione, non prima casa, che ha una rendita catastale di 800 euro, l'importo su cui applicare l'imposta di registro è pari a:
800 x 1,05 x 120 = 100.800 euro
È possibile versare le imposte sulla base del valore catastale a condizione che nell'atto sia indicato l'effettivo importo pattuito per la cessione.
L'occultamento, anche parziale, del corrispettivo o la dichiarazione nell'atto di compravendita di un importo inferiore a quello pattuito determina la perdita del beneficio con le seguenti conseguenze:
Questo sistema di determinazione dell'imposta è applicabile anche all'acquisto di pertinenze (effettuato da persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali), senza limitazione di numero, a condizione che:
Calcolo del valore catastale
I requisiti necessari per usufruire delle agevolazioni "prima casa" sono i seguenti:
Per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia non è richiesta la condizione della residenza nel comune di ubicazione dell'immobile acquistato con le agevolazioni prima casa.Per richiedere i benefici fiscali, inoltre, nell'atto di acquisto il compratore deve dichiarare:
Se, per errore, nell'atto di compravendita queste dichiarazioni sono state omesse, è possibile rimediare mediante uno specifico atto integrativo, redatto secondo le stesse forme giuridiche del precedente, in cui dichiarare la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per usufruire delle agevolazioni fiscali.
L'agevolazione spetta allo stesso modo per l'acquisto delle pertinenze dell'abitazione qualora le stesse siano destinate in modo durevole a servizio e ornamento dell'abitazione principale per il cui acquisto si è già beneficiato della tassazione ridotta; questo, anche quando la pertinenza è acquistata con un atto separato.
In ogni caso, va ricordato che il beneficio spetta per le pertinenze classificate o classificabili nelle categorie C/2, C/6 e C/7, ed è fruibile limitatamente a una pertinenza per categoria catastale.
Le agevolazioni ottenute quando si acquista un'abitazione con i benefici “prima casa” possono essere perse, con la necessità di versare le imposte “risparmiate”, gli interessi e una sanzione del 30% dell'imposta stessa.
Questo può accadere se:
Le agevolazioni non si perdono quando, entro un anno dalla vendita o dalla donazione:
Con riferimento alla causa di decadenza dell'agevolazione "prima casa" per mancato trasferimento della residenza nel termine di diciotto mesi, con la risoluzione n. 105/E del 3 ottobre 2011 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
Il ravvedimento è lo strumento con il quale il contribuente può rimediare, spontaneamente, alle violazioni tributarie commesse a seguito di omissioni o errori, ottenendo una forte riduzione delle sanzioni.
Dal 1° gennaio 2015, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, è possibile ricorrere al ravvedimento in tutti i casi in cui non sia stato già notificato un atto di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni di irregolarità (art. 36-bis e 36-ter del Dpr 600/1973 e art. 54-bis del Dpr 633/1972).
Per i tributi non amministrati dall'Agenzia delle Entrate vi sono altre cause preclusive. In particolare, il ravvedimento è consentito solo quando:
- la violazione non è già stata constatata
- non sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche
- non sono iniziate altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente ha avuto formale conoscenza.
Riguardo al caso del contribuente che vende l'abitazione, acquistata con i benefici "prima casa", prima che sia decorso il termine di cinque anni, l'Agenzia delle Entrate ha fornito le seguenti precisazioni (risoluzione n. 112/E del 27 dicembre 2012):
CASI PARTICOLARI
Persona trasferita all'estero: le agevolazioni spettano anche alla persona trasferita all'estero
per ragioni di lavoro, che acquisti l'immobile nell'ambito territoriale del comune in cui ha sede
o esercita l'attività il soggetto da cui dipende.
Questa ipotesi è riferibile al solo rapporto di lavoro subordinato - con esclusione di qualsiasi
altra tipologia di rapporto - che può essere instaurato anche con un soggetto che non
necessariamente rivesta la qualifica di imprenditore.
Cittadino italiano emigrato all'estero: il contribuente che sia cittadino italiano emigrato
all'estero può acquistare in regime agevolato l'immobile, quale che sia l'ubicazione di questo
sul territorio nazionale.
Ovviamente l'agevolazione compete qualora sussistano gli altri requisiti e, in particolare, quello
per cui l'immobile acquistato deve essere la "prima casa" sul territorio nazionale.
Deroga all'obbligo di stabilire la residenza entro 18 mesi: l'obbligo di stabilire la residenza,
entro 18 mesi, nel Comune dove avviene l'acquisto, può essere derogato esclusivamente
nell'ipotesi in cui il trasferimento è impedito da cause di forza maggiore sopravvenute in un
momento successivo rispetto a quello di stipula dell'atto.
L'ipotesi della forza maggiore ricorre quando sopravviene un impedimento oggettivo non
prevedibile e tale da non potere essere evitato ovvero caratterizzato dalla non imputabilità alla
parte obbligata, inevitabilità e imprevedibilità.
Obbligo di residenza nel Comune in cui s'intende effettuare l'acquisto: non è sufficiente avere la dimora nel Comune dove si effettuerà l'acquisto agevolato, ma occorre la residenza o l'intenzione di trasferirla entro 18 mesi
Termine entro il quale stabilire l'abitazione principale: se l'acquirente procede, entro un anno
dalla vendita, al riacquisto di altra abitazione da destinare ad abitazione principale, non decade
dall'agevolazione fruita in sede di acquisto.
La normativa non stabilisce, però, un limite temporale entro il quale il contribuente è tenuto a
fissare nel nuovo immobile la propria abitazione principale. In ogni caso, l'acquirente non deve
dilazionare eccessivamente il suo proposito di trasloco, anche in presenza di diritti di
godimento di terzi vantati sulla nuova abitazione e, comunque, non oltre i tre anni previsti per
l'accertamento ed il recupero eventuale delle imposte.
Titolarità di nuda proprietà su altra abitazione: l'agevolazione "prima casa" compete anche
all'acquirente o ai coniugi che siano titolari del diritto di nuda proprietà su altra abitazione
situata nello stesso Comune in cui si trova l'immobile che viene acquistato, a condizione che
ricorrano le altre condizioni previste dalla legge.
Il nudo proprietario, infatti, non ha il possesso dell'immobile, che fa capo all'usufruttuario.
Tuttavia, il beneficio spetta solo se la nuda proprietà sia stata acquistata senza fruire in
precedenza delle agevolazioni “prima casa”, fatta salva l'ipotesi in cui il nudo proprietario
acquisti l'immobile dall'usufruttuario, al fine di riunire usufrutto e proprietà.
Comunione con soggetti diversi dal coniuge: è possibile godere dell'agevolazione "prima casa" se si è titolari in comunione con persone diverse dal coniuge di diritti reali su beni immobili anche se situati nel medesimo Comune in cui si intende procedere al nuovo acquisto, a condizione che tali diritti non siano stati acquistati fruendo dell'agevolazione "prima casa".
Fabbricato rurale: in presenza dei requisiti previsti, trova applicazione l'agevolazione purché il abbricato, o una porzione dello stesso, sia idoneo all'utilizzo residenziale e non costituisca pertinenza di un terreno agricolo.
Acquisto reiterato di quote sullo stesso immobile: il titolare di una quota di diritti immobiliari, acquistato usufruendo delle agevolazioni, che proceda all'acquisto di un'ulteriore quota dello stesso immobile, può fruire dell'agevolazione, purché ricorrano le altre condizioni previste dalla specifica normativa agevolativa.
Coniugi in regime di comunione legale: nel caso in cui due coniugi, in regime di comunione legale, acquistino un appartamento da adibire ad abitazione principale ma solo uno dei due possegga i requisiti soggettivi per fruire dell'agevolazione "prima casa" (in quanto, per esempio, l'altro ha già fruito dell'agevolazione in relazione a un immobile acquistato prima del matrimonio o in regime di separazione dei beni), il beneficio si applica nella misura del 50%, vale a dire limitatamente alla quota acquistata dal coniuge in possesso dei requisiti prescritti.
L'acquisto agevolato effettuato da uno dei coniugi in regime di comunione legale dei beni comporta l'esclusione dall'agevolazione per entrambi su tutti i successivi acquisti. Allo stesso modo, è esclusa l'applicabilità dell'agevolazione anche in caso di titolarità, in comunione con il coniuge, di altra abitazione nel territorio del Comune in cui si intende acquistare un nuovo immobile.
Se, invece, il precedente acquisto agevolato è stato effettuato da uno dei coniugi in situazioni che permettono di escludere la comproprietà (art. 177 c.c.), l'altro coniuge, cioè quello che non ha fruito dell'agevolazione, può beneficiare del regime di favore per l'acquisto in comunione legale per la quota a lui attribuita in presenza delle condizioni cd. "prima casa".
Acquisto di appartamenti contigui e ampliamento: l'agevolazione "prima casa" spetta anche in
caso di acquisto contemporaneo di immobili contigui destinati a costituire un'unica unita
abitativa, ovvero di un immobile contiguo ad altra abitazione acquistata dalla stessa persona
fruendo dei benefici "prima casa" e finalizzato a costituire con quest'ultima un'unica unita
abitativa.
Ovviamente il beneficio spetta, purché sussistano tutti i requisiti e le condizioni previste dalla
normativa. L'abitazione risultante dall'unione di detti immobili deve mantenere le
caratteristiche previste dalla disposizione agevolativa.
Nel caso di acquisto di immobile contiguo ad altra abitazione già posseduta, il contribuente non
dovrà rendere la dichiarazione di non possedere altro immobile o quota di immobile acquistato
con i benefici "prima casa".
Acquisto prima casa mediante sentenza dichiarativa di usucapione: il contribuente che acquisti un fabbricato mediante sentenza dichiarativa di usucapione può usufruire dell'agevolazione "prima casa", limitatamente all'imposta di registro, a condizione che renda, nell'atto introduttivo, o nel corso del giudizio le dichiarazioni richieste dalla normativa.
Decadenza parziale dovuta alla vendita della nuda proprietà: si decade parzialmente
dall'agevolazione, qualora, prima dei 5 anni, si venda esclusivamente la nuda proprietà
dell'immobile acquistato con l'agevolazione.
La perdita del beneficio riguarda la parte di prezzo corrispondente al diritto parziario ceduto. In
particolare, si applicheranno al prezzo dichiarato nell'atto di acquisto i coefficienti per la
determinazione dei diritti di usufrutto, con riferimento alla data in cui il diritto è stato
acquisito.
Locazione dell'immobile agevolato: la locazione dell'immobile acquistato con l'agevolazione non comporta la decadenza della stessa, in quanto, non si ha la perdita del possesso dell'immobile.
Chi cede l'abitazione "agevolata" ed entro un anno dalla vendita ne acquista un'altra (anche se non ultimata) avente i requisiti "prima casa", ha diritto a un credito d'imposta pari all'imposta di registro o all'Iva pagata per il primo acquisto agevolato.
Il credito d'imposta spetta anche nell'ipotesi in cui l'altra abitazione venga riacquistata
Il credito d'imposta non può essere superiore all'imposta dovuta in relazione al secondo acquisto e può essere utilizzato, a scelta del contribuente:
Se il contribuente utilizza solo parzialmente il credito d'imposta per pagare l'imposta di registro dovuta per l'atto in cui lo stesso credito è maturato, egli potrà utilizzare l'importo residuo solo in diminuzione dell'Irpef o in compensazione, ma non in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie, catastali, sulle successioni e donazioni per gli atti presentati dopo la data di acquisizione del credito. La normativa prevede, infatti, che in relazione alle imposte dovute per tali atti e denunce, il credito deve essere utilizzato per l'intero importo.
Per fruire del credito d'imposta, è necessario che il contribuente manifesti tale volontà nell'atto di acquisto del nuovo immobile, specificando se intende utilizzarlo in detrazione dall'imposta di registro dovuta per lo stesso atto.
In particolare, l'atto di acquisto dovrà contenere (oltre alle "ordinarie" dichiarazioni di possesso dei requisiti per l'agevolazione prima casa), l'espressa richiesta del beneficio e dovrà indicare gli elementi necessari per la determinazione del credito.
Occorrerà, perciò:
QUANDO NON SPETTA
Il credito d'imposta non spetta se:
Il decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014 (convertito dalla legge n. 164 dell'11 novembre 2014) ha introdotto, in favore delle persone fisiche che non esercitano attività commerciali, una deduzione dal reddito complessivo Irpef per l'acquisto di unità immobiliari, a destinazione residenziale, che saranno successivamente date in locazione.
Deve trattarsi di immobili di nuova costruzione, invenduti alla data del 12 novembre 2014 (data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl n. 133/2014), o sui quali sono stati effettuati interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento conservativo (cioè gli interventi indicati nell'art. 3, comma 1, lettere d e c del Dpr 380/2001).
Gli acquisti agevolati sono quelli effettuati dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017.
La deduzione è pari al 20% del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita, nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro, e degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l'acquisto delle stesse unità immobiliari.
Essa va ripartita in otto quote annuali di pari importo (a partire dall'anno in cui viene stipulato il contratto di locazione) e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per le stesse spese.
Fermo restando il limite massimo complessivo di 300.000 euro, l'agevolazione spetta anche per la costruzione di un'abitazione su un'area edificabile già posseduta.
In sostanza, si possono portare in deduzione anche le spese sostenute dal contribuente persona fisica, non esercente attività commerciale, per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti di appalto, per la costruzione di un'unità immobiliare a destinazione residenziale.
Le principali condizioni necessarie per poter usufruire dell'agevolazione sono le seguenti:
L'agevolazione fiscale è riconosciuta anche quando l'unità immobiliare acquistata è ceduta in usufrutto, anche contestualmente all'atto di acquisto e anche prima della scadenza del periodo minimo di locazione di otto anni, a soggetti giuridici pubblici o privati operanti da almeno dieci anni nel settore dell'alloggio sociale.
In tal caso, è però indispensabile che venga mantenuto il vincolo alla locazione con lo stesso canone sopra indicato e che il corrispettivo dell'usufrutto, calcolato su base annua, non sia superiore all'importo dei canoni di locazione (come sopra specificati).
Le modalità attuative per richiedere l'agevolazione saranno stabilite con un apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze.